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Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for patent exhaustion arguments outside cassation admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised regarding sentencing fairness and criminal responsibility fall outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, De Juri Antonio, attempted to challenge the sentence based on issues of proportionality and liability under Article 73 of the Drug Trafficking Law, while the prosecution argued these points were incompatible with the prior settlement agreement. The court ruled that such arguments do not constitute the statutory violations allowing a cassation appeal against a sentencing judgment, thereby rejecting the request and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to the specific statutory violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general claims regarding sentencing proportionality or criminal liability not explicitly listed.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility sentencing proportionality drug trafficking law criminal settlement agreement de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure statutory exhaustion commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Art. 129 cod.
Invero, In tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01
103, limita l'irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurímis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Juri Antonio, nato a Cosenza il 31/10/1979 avverso la sentenza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti, afferenti al vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, - anche a voler tacere della genericità degli stessi - esulano da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena.

Invero, In tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurímis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01).

Considerato, peraltro, che il motivo afferente alla congruità della pena prospetta un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle