Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing application lacking specific statutory grounds under Art. 448(2)bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not align with the specific limitations for appeals against sentencing applications. The appellant challenged a sentence applying probation where the court failed to verify the absence of exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals are strictly limited to four statutory grounds, none of which were properly invoked here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448(2)bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against sentencing applications are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality, excluding general challenges to the verification of exemption causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sebastianelli Giovanni, nato a Roma il 7/6/1966 avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore da1.3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid