Italian court dismisses appeal claiming procedural nullity due to lack of prosecutor's conclusions in pandemic-era cartulary trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for domestic violence evasion. The appellant argued that the appellate court's cartulary procedure violated procedural rules by failing to communicate the Prosecutor General's written conclusions. The court rejected this claim by noting that the conclusions were actually transmitted via PEC to the defense on October 5, 2022, proving the alleged defect did not exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. 137/2020: The absence of written conclusions from the Prosecutor General does not constitute a nullity if the documents were effectively communicated to the defense through electronic means prior to the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gusatu Ilie Catalin, n. in Romania 20/11/1990 avverso la sentenza n. 3708/22 della Corte di appello di Bari del 10/10/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che ha condannato Ilie Catalin Gusatu alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dai arresti donniciliari, aggravato dalla recidiva infraquinquennale (artt. 99, 385 cod. pen.).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con un unico motivo di censura, deduce l'inosservanza dell'art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020 nonché degli artt. 523, 602, 178, lett.
c) e 180 cod. proc. pen. in relazione alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nell'ambito del rito processuale cartolare d'appello introdotto dalla normativa speciale adottata per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta che, nell'ambito della procedura cartolare prevista dalla disciplina emergenziale dettata per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con cui si è svolto il giudizio di appello, si sarebbe determinata una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett.
c) cod. proc. pen. a causa della mancata comunicazione, da parte della Cancelleria della Corte territoriale, delle conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale. Tanto premesso, al di là del contrasto effettivamente perdurante nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione non già in ordine all'inquadramento giuridico del vizio denunciato (pacificamente come nullità generale a regime intermedio) quanto sulla successiva possibilità di sanatoria (v. in tal senso per tutte Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 284164; in senso contrario, v.
Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Rv. 284486), deve rilevarsi che al ricorso è allegata la trascrizione di una notifica via PEC eseguita in data 5 ottobre 2022 (ore 12.01) dalla Corte di appello di Bari al difensore dell'imputato avv. Gabrieli, con cui gli venivano trasmesse le conclusioni del PG per l'udienza del 10 ottobre 2022. Dovendosi escludere che l'allegazione di tale documento sia da ascrivere allo stesso difensore del ricorrente quanto verosimilmente all'ufficio giudiziario che ha trasmesso il ricorso di legittimità, se ne deve comunque concludere per l'insussistenza in punto di fatto del vizio procedurale denunciato, come parimenti rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta.3.
Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 12 settembre 2023 Il consiglie