Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Torromino brothers inadmissible on procedural grounds. The appellants had previously entered into a settlement agreement in the second instance, which included a waiver of their right to appeal. The court ruled that such a waiver precludes any subsequent challenge to the judgment, rendering the appeals void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 163 c.p.p.: A waiver of appeal rights contained in a settlement agreement at the second instance level produces preclusive effects, barring any subsequent appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Torromino Salvatore, nato a Crotone il 19/05/1981 2. Torromino Gianfranco, nato a Crotone il 30/01/1973 .*verso la sentenza del 05/12/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis