Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant violating mandatory defense representation rules post-2017 law reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating mandatory procedural reforms. Although the defendant argued for personal filing rights, the court confirmed that post-2017 amendments require defense counsel for all cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation cannot be personally filed by the accused but must be signed by registered defense counsel following legislative amendments effective August 2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pulpito Otello, nato a Taranto il 29/05/1990 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce- Sez. distaccata di Taranto - 1'11/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto- ha confermato la sentenza con cui Pulpito Otello è stato condannato per il reato di evasione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.