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Sentenza — n. 34337/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and manifest unfoundedness regarding late deposit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible in part for genericity and in part for manifest unfoundedness. The appellant argued that the judicial order validating the arrest was deposited late on May 24, 2023, violating procedural deadlines. The court found this claim false because the official deposit occurred on May 19, 2023, as evidenced by the clerk's stamp, while the lawyer's notification date was incorrect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391, comma 7, Art. 128 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when factual assertions regarding procedural deadlines contradict the official record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness procedural deadline arrest validation clerk's stamp procedural costs detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. pen.
Art. 391, comma 7 cod. proc. pen.
Art. 128 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 390 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lima Esteves Wilker, nato a Roma il 17/04/1987 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Ancona con provvedimento del 19 maggio 2023 ha convalidato l'arresto in flagranza nei confronti di Esteves Wílker Lìma, operato dalla Polizia ferroviaria di Fabriano il 16 maggio 2023, in relazione al delitto di trasporto di oltre 2 chili di hashish, con contestuale applicazione della misura cautelare custodiale.

2. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 391, comma 7, e 128 cod. proc. pen., per tardivo deposito dell'ordinanza depositata solo in data 24 maggio 2023 e cioè oltre il termine perentorio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in parte per genericità e in parte per manifesta infondatezza.

2. L'unico motivo proposto è stato declinato in termini non specifici in quanto, da un lato, appare censurare ed impugnare solo il provvedimento di convalida dell'arresto, dall'altro, con l'endiadi contenua a pagina due del primo capoverso, invece, chiede l'annullamento «dell'arresto e ogni suo atto conseguente», senza indicare alcun motivo di ricorso in ordine alla misura cautelare applicata. Inoltre, dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che l'arresto del ricorrente in flagranza di reato - avvenuto il 16 maggio 2023 alle ore 20:50 - è stato convalidato, con contestuale applicazione della misura cautelare, con provvedimento depositato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 390 cod. proc. pen., il 19 maggio 2023, alle ore 10.12, come si evince dal timbro apposto dal cancelliere in calce, e non il 24 maggio 2023, come sostenuto dal ricorrente, data in cui è stato inviato l'avviso di deposito al difensore.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.