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Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging non-evident legal qualification errors under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mejri Achref inadmissible de plano without formalities. The appellant argued that the lower court erred in the legal qualification of the facts, but the court found this error not evident from the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal alleging a non-evident error in the legal qualification of facts is inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification error de plano dismissal Cassation procedure evident error requirement motivi di cassazione sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata,; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mejri Achref, nato in Tunisia il 28/12/1994 avverso la sentenza del 02/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversq) da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata,; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04