Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible grounds regarding plea bargain sentencing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of sentencing decision. The appellant challenged the application of the penalty under the plea bargain system, alleging violations of law and lack of reasoning regarding statutory exemptions. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to specific statutory violations, excluding general claims of legal error or insufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing decisions are inadmissible for general violations of law or lack of motivation unless they fall within the specific exceptions enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mastrototaro Giuseppe nato a Bisceglie il 24.12.1987 avverso la sentenza del 17 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge nonché vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside