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Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal penalty application due to lack of statutory grounds for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds without examining the merits. The appellant, Pedicone Enrico, sought to challenge a Taranto court's decision on penalty application based on alleged lack of reasoning. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds, excluding defects in reasoning as a valid basis for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a decision on the application of the penalty is inadmissible if based on a defect of reasoning, as only specific statutory grounds permit such recourse.

Parole chiave

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cassation appeal penalty application defect of reasoning procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure de plano dismissal statutory grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, non consente il ricorso per vizio di motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da Pedicone Enrico, nato a Taranto il 02/02/1966 avverso la sentenza del 05/04/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, anche a voler tacere della sua genericità, risulta proposto per motivi non consentiti. Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, non consente il ricorso per vizio di motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere egtensore Il Presidente