Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33486/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to late filing after statutory appeal period expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aymen Ayari inadmissible under simplified procedure without formalities. The appellant argued for a review of the sentencing treatment, but the court noted the appeal was filed on January 24, 2022, well after the December 27, 2022 deadline. Consequently, the court ruled the appeal untimely and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.: Appeals must be filed within fifteen days of the judgment; late filings are inadmissible regardless of procedural form.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal simplified procedure court costs late filing Cassazione istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod.
Art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020
pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l.
Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayari Aymen, nato in Tunisia il 26/05/1983 avverso la sentenza del 10 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe è stata confermata la condanna nei confronti di Aymen Ayari per il delitto di evasione.

2. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020, come successivamente modificato; la sentenza impugnata è stata pronunciata, con contestuale deposito dei motivi, il 10 dicembre 2021, data dalla quale decorreva il termine per l'impugnazione di 15 giorni, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett.

a) e comma 2 lett.

b) cod. proc. pen., con scadenza il 27 dicembre 2022 (atteso che il 25 e 26 dicembre sono giorni festivi), mentre il ricorso risulta depositato il 24 gennaio 2022, dunque successivamente.

3. Dalla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 giugno 2023 La Consigliera estensora Il Pre idente