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Sentenza — n. 33045/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order due to improper PEC address usage violating procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney sent the filing to a certified email address not designated by the relevant judicial authority. The lower court found the attorney used a PEC address outside the official list required for appeals against detention orders. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid under the specific statutory provisions governing electronic filings.

Regesto Legislator

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Art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against detention orders must be sent to the specific PEC address designated by the Director General; failure to use the prescribed address renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention order PEC address procedural defect Cassation Court electronic filing judicial authority introduzione di nuove restrizioni

Disposizioni normative citate

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Art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022
In particolare, il Tribunale rilevava che il difensore era ricorso ad un indirizzo di pec non abilitato alla ricezione degli atti ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza presenta ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'avvocato Sandro Lombardi, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio, ivi statuito, della conservazione degli atti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv.
Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021
282346; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv.
Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021
281734; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nova Indrit, nato in Albania il 05/11/1989 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile l'impugnazione del difensore di Indrit Nova avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha respinto, in data 03/04/2023, l'istanza di sostituzione della custodia carceraria. In particolare, il Tribunale rilevava che il difensore era ricorso ad un indirizzo di pec non abilitato alla ricezione degli atti ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022 e del correlato provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati (DGSIA) pubblicato il 09/11/2020 sul portale dei servizi telematici.

2. Avverso tale ordinanza presenta ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'avvocato Sandro Lombardi, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio, ivi statuito, della conservazione degli atti.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nel riprodurre l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), ha consentito il «deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici e che, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (comma 6, ultima parte). Il comma 7, lett.

c) della stessa disposizione ha inoltre espressamente previsto, tra le cause di inammissibilità, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, l'ipotesi in cui l'impugnazione sia inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.2. Nel caso oggetto del presente giudizio il ricorrente ha inviato l'atto di impugnazione a un indirizzo PEC diverso da quello prescritto dal provvedimento del DGSIA, come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp