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Sentenza — n. 31579/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appellate order for correcting material error without hearing parties, violating due process.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled an appellate order correcting a material error regarding civil costs without convening a hearing. The appellant argued this violated the principle of adversarial proceedings, while the prosecution initially claimed the correction was valid. The court ruled that the mandatory hearing requirement for such corrections creates a general nullity, necessitating the annulment and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 130, comma 2; Art. 178 cod. proc. pen.: A material error correction order issued without convening a hearing constitutes a general nullity due to the violation of the principle of adversarial proceedings and the right of defense.

Parole chiave

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material error correction general nullity adversarial proceedings right of defense appellate order annulment civil costs liquidation court hearing requirement falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
Per costante giurisprudenza la mancata fissazione della camera di consiglio e dell'avviso alle parti, prevista dall'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., costituisce una nullità di ordine generale ex art.
Art. 178 cod. proc. pen.
pen., costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio tra le parti e del diritto della difesa (Sez.
Art. 535 cod. proc. pen.
Al contrario, nella specie, l'unico rimedio è l'impugnazione in quanto, da un lato, il procedimento di rettifica della sentenza è consentito solo quando il giudice non abbia provveduto sulle spese processuali ex art. 535 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
art. 178 cod. proc. pen
pen., costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha corretto, ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 535 cod. proc. pen
Al contrario, nella specie, l'unico rimedio è l'impugnazione in quanto, da un lato, il procedimento di rettifica della sentenza è consentito solo quando il giudice non abbia provveduto sulle spese processuali ex art. 535 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
per violazione del contraddittorio tra le parti e del diritto della difesa (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv.
Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza
Sez. 4, numero 5805 del 2021
pen., senza convocazione delle parte e dunque in violazione del contraddittorio, l'omessa pronuncia sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, numero 5805 del 2021.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casadei Dalla Chiesa Elisa, nata il 24/03/1970 a Prato avverso l'ordinanza del 13/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso senza la fissazione della camera di consiglio così determinando una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., con assorbimento del secondo motivo; letta la memoria dell'avvocato Giuseppe Bellomo, difensore della parte civile Achille Paolo Arcuri, che contestando la requisitoria del Procuratore generale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, o infondato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha corretto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza pronunciata dalla medesima Corte di appello 1'11 febbraio 2022, nei confronti di Elisa Casadei Dalla Chiesa per il delitto di falsa testimonianza, aggiungendo la condanna alle «spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 1100 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge».

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Elisa Casadei Dalla Chiesa, tramite il proprio difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di legge in quanto la Corte territoriale ha erroneamente qualificato errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione del dispositivo ex art. 130 cod. proc. pen., senza convocazione delle parte e dunque in violazione del contraddittorio, l'omessa pronuncia sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, numero 5805 del 2021.

Al contrario, nella specie, l'unico rimedio è l'impugnazione in quanto, da un lato, il procedimento di rettifica della sentenza è consentito solo quando il giudice non abbia provveduto sulle spese processuali ex art. 535 cod. proc. pen. e, dall'altro lato, la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile non è automatica e predeterminata in quanto il giudice, se non provvede alla compensazione, può valutare se provvedervi e in quali termini, impone l'interlocuzione con l'imputato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, sotto il preliminare profilo della violazione del contraddittorio.

2. L'ordinanza impugnata, di correzione dell'errore materiale consistente nell'omessa pronuncia sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, è stata emessa de plano. Per costante giurisprudenza la mancata fissazione della camera di consiglio e dell'avviso alle parti, prevista dall'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio tra le parti e del diritto della difesa (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219): nel caso di specie la parte ricorrente nel dedurre il mancato rispetto del contraddittorio ha inteso segnalare il relativo vizio e dunque dedurre la corrispondente causa di nullità, per giunta indicando uno specifico interesse ad interloquire, come richiesto da una parte della giurisprudenza (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

In particolare è stato rappresentato dalla ricorrente che la stessa oltre a voler dedurre l'impossibilità di procedere con il meccanismo della correzione dell'errore materiale, ha comunque titolo per interloquire sulla spettanza e sulla liquidazione delle spese.

3. In concreto il rilievo della nullità assume carattere assorbente e impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata., dovendosi comunque disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore Corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze