Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of sentencing issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three individuals inadmissible without formalities. The appellants sought to challenge a second-instance judgment, but the lower court had already defined the proceedings via a settlement agreement regarding their sentencing treatment. The court ruled that such a waiver precludes any further judicial review, including appeals to the Supreme Court, thereby dismissing the requests and ordering the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When parties waive substantive issues in a settlement agreement, this waiver extends to the entire procedural history, barring any subsequent appeals or challenges to the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Mombello Adriano nato il 11/12/1970 a Brindisi Giannone Gabriele nato il 13/01/1974 a Brindisi Morleo Stefano nato il 14/09/1967 a Brindisi avverso la sentenza del 26/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali gli interessati abbiano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso di specie, in punto di trattamento sanzionatorio) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliee esten ire Il