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Ordinanza — n. 29160/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissible grounds regarding acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted against a plea bargain judgment. The appellant challenged the failure to evaluate a statutory cause for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, arguing an error in fact qualification. The Court ruled that such challenges are excluded by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, which strictly limits appeals to specific defects like expression of will or legal qualification errors, excluding general assessments of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general challenges to the evaluation of causes for acquittal.

Parole chiave

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plea bargain judgment cassation appeal cause for acquittal inadmissible appeal Criminal Procedure Code esame della domanda d'asilo motivi di cassazione riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1, comma 51, L. 103/2017
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 385, secondo comma, cod. pen.
Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
e la qualificazione dei fatti, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619
Quanto alla residua doglianza deve precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Essaadaoui Jalal, nato a Milano il 18 ottobre 2004 avverso la sentenza emessa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione dei fatti, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame.

3. Nel caso in esame, la censura sulla mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è, quindi, consentita.

4. Quanto alla residua doglianza deve precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, connma 2 -bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto». Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento.

5. Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. pen.

6. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere