Cassation appeal dismissed as late filed; criminal conviction from Germany recognized by Bari Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging the appellate judgment. The appellant sought to contest a criminal conviction for drug trafficking that had become final after being read in court in Germany. The court rejected the request, ruling that the procedural defect precluded any examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the court must declare it inadmissible without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Ceglia Giovanni, nato a Molfetta il 4/5/1964; avverso la sentenza emessa 1'1/3/2023 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, con l'impugnata sentenza, riconosceva la sentenza penale di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Kempten (Repubblica Federale di Germania), in data 13 settembre 2022, in ordine ai reati di commercio clandestino di sostanza stupefacente.
2. La predetta sentenza veniva pronunciata e letta in udienza in data 1 marzo 2023, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione è maturato in data 17/3/2023. Il ricorso in Cassazione risulta depositato in data 27 aprile 2023, con atto sottoscritto il 26 aprile 2023, sicchè deve ritenersi tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità che può essere dichiarata de plano. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed all'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso il 15 giugno 2023 Il Consigl