Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement and lack of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Vizzaccaro inadmissible de plano. The appellant had previously renounced substantive arguments and agreed to a sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that generic complaints regarding the failure to evaluate Article 129 prerequisites are not permissible after such a settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A party who has renounced merits and agreed to a sentence cannot subsequently file an appeal based solely on the lack of evaluation of Article 129 prerequisites.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vizzaccaro Emanuele, nato il 01/12/1975 a Roma avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata valutazione dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di previa rinuncia ai motivi inerenti al merito e di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i-la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8