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Sentenza — n. 24912/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; court ruled inadmissible due to lack of procedural necessity for costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Giovanni Di Paola against the Milan Tribunal's confirmation of aggravated bail was declared inadmissible. Di Paola initially submitted the appeal on March 3, 2023, but subsequently withdrew it on March 7, 2023, before the Tribunal del riesame could forward the files. The court ruled that while the withdrawal necessitated a declaration of inadmissibility, it did not warrant a condemnation for costs given the immediate sequence of events and the tribunal's lack of duty to transmit documents.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: A cassation appeal withdrawn before the transmission of files is inadmissible, and cost condemnation is not required due to the immediate context of the withdrawal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal Tribunal del riesame procedure inadmissibility declaration costs condemnation waiver procedural immediacy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.

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Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Di Paola Giovanni, nato il 28/05/1965 a Palermo avverso l'ordinanza del I marzo 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare applicata a Giovanni Di Paola dal Giudice per le indagini preliminari dichiarando inammissibile l'appello per violazione dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150 del 2022.

2. Avverso tale provvedimento, in data 3 marzo 2023, Di Paola ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con atto depositato al Tribunale del riesame via PEC il 5 marzo 2023. Il 7 marzo 2023, sempre dinnanzi al Tribunale del riesame, ha depositato successiva dichiarazione di rinuncia.

3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna di Di Paola al pagamento delle spese stante la pressochè contestualità tra deposito del ricorso e sua rinuncia, entrambe avvenute dinnanzi al Tribunale del riesame che non era dunque tenuto ad inviare gli atti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023 La Consigliera estenso