Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22335/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary investigation orders are not appealable acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. The appellant challenged an order of compulsory accusation issued by the preliminary investigation judge, arguing it was an abnormal act. The court ruled that such orders are merely organizational acts lacking procedural status and do not allow for cassation appeals, which are reserved for specific stages like the request for non-prosecution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Orders of compulsory accusation by the preliminary investigation judge are organizational acts without procedural status and are not subject to cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
compulsory accusation order preliminary investigation judge cassation appeal inadmissibility organizational acts procedural status non-prosecution request simplified procedure decreto di rinvio a giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carlo Zauli, nato a Dovadola il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del giudice per le indagini prleinninari del Tribunale di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, costituito dall'ordinanza di imputazione coatta adottata dal giudice per le indagini preliminari.

I provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminare, in tale ambito, costituiscono, infatti, atti di natura ordinatoria e non possiedono idoneità a definire il procedimento: sono, dunque, tassativi i casi di impugnazione previsti per la fase relativa alla richiesta di archiviazione e conseguenti determinazioni del giudice. Né l'allegazione di abnormità costituisce valido motivo di proposizione del ricorso per cassazione trattandosi di allegazione evidentemente strumentale ad aggirare il descritto regime di non impugnabilità; contrariamente ai casi nei quali si ammette ricorso per atto abnorme, il provvedimento del giudice di imputazione coatta per i reati per i quali il pubblico ministero aveva proceduto ad iscrizione sono espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determinano stati del procedimento.

I motivi di ricorso proposti dal ricorrente sollecitano alla Corte di legittimità la trattazione del merito, sul quale si dovranno, invece, svolgere le fasi di merito, tipiche del giudizio ordinario. 2.La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 20