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Sentenza — n. 20656/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest illegality standard excluding mere logical flaws in preventive measures. The court rejected the claim that the lower court's reasoning was merely apparent. The decision upholds the strict admissibility criteria for cassation appeals in preventive proceedings. The ruling emphasizes that logical inconsistencies alone do not justify a cassation appeal. The court found the lower court's reasoning sufficient and coherent. The appellant's arguments regarding reduced danger were deemed insufficient to overturn the preventive measure. The decision reinforces the high threshold for challenging preventive measures on appeal. The court maintained that the lower court properly assessed the appellant's social danger. The ruling concludes that the appeal was inadmissible under established legal principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Pascarelli Donato was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. The appellant argued that the appellate court failed to value evidence of his reduced criminal risk, citing his self-incriminating statements and change in bail conditions. The court rejected these claims, ruling that the appeal only succeeds if the lower court's reasoning is entirely absent or merely apparent, not if it contains logical flaws. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 4, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for legal violations, excluding manifest illogic unless the motivation is entirely absent or merely apparent.

Parole chiave

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preventive measures cassation admissibility legal violation standard manifest illogic social danger assessment appellate review criminal procedure traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 4, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte di appello di Potenza rigettava l'appello proposto avverso il decreto con il quale il ricorrente veniva sottoposto, ai sensi dell'art. 4, lett.b) d.lgs.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011
16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs.
Art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
In relazione al procedimento in corso di svolgimento che vede il ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 74, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci
pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta
260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv.
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv.
Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello
21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pascarelli Donato, nato a Marsicovetere il 29/1/1990 avverso il decreto emesso il 9/6/2022 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza rigettava l'appello proposto avverso il decreto con il quale il ricorrente veniva sottoposto, ai sensi dell'art. 4, lett.b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico, articolato, motivo, con il quale si deduce violazione di legge, sostenendosi che la motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità generica sarebbe del tutto apparente, avendo la Corte di appello omesso di valorizzare una pluralità di elementi a favore del prevenuto. In particolare, si evidenzia come la pericolosità sia stata ritenuta senza tener conto che, nel procedimento tuttora pendente dinanzi alla Corte di Assise di Potenza, nel quale al Pascarelli si contesta di essere stato promotore di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, questi aveva reso un'ampia dichiarazione etero ed auto accusatoria, in tal modo dimostrando la rescissione dei rapporti con l'ambito criminale di appartenenza.

Inoltre, nei confronti del ricorrente era stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, a riprova di un giudizio di ridotta pericolosità. Tale dato andava letto congiuntamente alla mancanza di qualsivoglia elemento dal quale desumere la perdurante esistenza di legami con ambienti criminali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione).

Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435).

Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. La motivazione resa dalla Corte di appello non può certamente qualificarsi come meramente apparente, essendosi dato conto del percorso argomentativo che ha condotto a ritenere la perdurante sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto. Sono stati richiamati sia i precedenti penali, che i carichi pendenti relativi anche a reati di allarmante gravità. In relazione al procedimento in corso di svolgimento che vede il ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la Corte di appello ha motivatamente argomentato circa la sopravvenuta collaborazione e la rimodulazione della misura cautelare in atto, pur tuttavia ritenendo - con motivazione non sindacabile in questa sede - che tali elementi non siano di per sé sufficienti a far ritenere cessata la pericolosità sociale del prevenuto.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa