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Ordinanza — n. 19863/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to direct filing by defendant violating mandatory defense attorney signature requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defendant filed it directly without a registered defense attorney. The defendant argued for direct participation, but the court emphasized that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates a signature by a specialized Cassazione attorney to establish a valid appeal relationship. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal filed directly by the accused without the signature of a registered defense attorney is inadmissible de plano as it fails to establish a valid relationship of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement direct filing by defendant procedural de plano rejection Cassazione specialista avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cavone Vito, nato a Bari il 30/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0