Cassation Court annuls non-validation of arrest due to judge exceeding reasonableness review into merits assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed the lower court's refusal to validate an arrest, arguing the judge improperly substituted its own judgment for the police's discretion. The court found the judge erred by relying solely on the suspect's post-arrest statements regarding lack of violence, rather than verifying the factual basis of the police's initial reasonableness assessment. Consequently, the Cassation Court annulled the non-validation order and ordered the arrest to be validated, affirming that the validation phase is strictly limited to checking the reasonableness of the police's decision based on facts known at the time of arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381, 386, 390 c.p.p.; In the validation of a voluntary arrest, the judge must limit itself to a reasonableness check of the police's discretion regarding the gravity of the offense or the suspect's dangerousness, without conducting a substantive assessment of criminal responsibility or re-evaluating facts discovered after the arrest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di Bezzari Oussama nato Marocco l'1/1/1991 avverso l'ordinanza del 2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto di Oussama Bezzari in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Deduce il vizio di violazione di legge, non essendosi il giudice della convalida limitato ad un mero controllo di ragionevolezza dell'arresto in ragione della gravità del fatto o della pericolosità del reo, sussistenti nel caso di specie sulla base delle risultanze del verbale di arresto. Emerge, infatti, che l'indagato, non fermandosi all'alt, si dava alla fuga ed ingaggiava una colluttazione con i due operanti ai quali cagionava le lievi lesioni descritte nel referto; che lo stesso era in possesso di cinque grammi di cocaina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885;
Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 ), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell'operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).
3. L'ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi. A fondamento del giudizio di non convalida dell'arresto sono state, infatti, considerate le dichiarazioni rese in udienza dall'indagato in merito all'assenza di una reazione violenta all'indirizzo degli operanti, dichiarazioni reputate credibili e non in contrasto con i referti medici in quanto fondati sulle sole dichiarazioni degli operanti senza alcun esame obiettivo che indichi la sede delle lesioni o la loro tipologia. Così facendo il Giudice ha esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in quanto, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all'arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata.
4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la convalida dell'arresto di Bezzari Oussama.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la convalida dell'arresto di Bezzari Oussama. Così deciso