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Sentenza — n. 10049/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and unfounded regarding retroactive application of penal norms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was generic and manifestly unfounded. The appellant argued the lower court violated the principle against retroactive application of harsher laws by selecting a specific date for sentencing, but the court found no such error occurred. The decision rests on the fact that the aggravating circumstance applied to the most serious offense committed in 2014, covering all subsequent episodes without retroactive penalty increase.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 11 c.p.: The appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the alleged violation of the principle against retroactivity is not supported by the record or is clearly incorrect regarding the temporal scope of the aggravating circumstance.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal principle non retroactivity peculato aggravating circumstance temporal scope sentencing manifestly unfounded claim sanzioni pecuniarie pentito recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137
Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv.
Art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105
176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228
126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n.
art. 314 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lioce Vincenzo, nato a Foggia il 02/01/1965 avverso la sentenza del 21/03/2022 della Code di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile Galli Luisa amministratore di sostegno di Niero Ivan), avv. Geremia Ceretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato Vincenzo Lioce avverso la sentenza emessa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in relazione alla appropriazione della complessiva somma di 90mila euro ai danni dell'amministrato Ivan Niero mediante prelievil su conto corrente del predetto dal marzo 2010 al 9 maggio 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce mancanza di motivazione in relazione alla dedotta violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole da parte del Tribunale, allorquando ha individuato quale condotta più grave quella consumata in data 2.1.2014 nonostante le condotte iniziali decorressero dal marzo 2010.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. Non solo non risulta dall'atto di appello la deduzione in relazione alla quale il ricorrente si duole della omessa risposta, ma la questione è manifestamente infondata non essendovi stata alcuna applicazione retroattiva della norma penale che ha dato luogo all'aggravamento di pena per il delitto di peculato (conseguente alla introduzione della legge n. 190/2012), essendosi determinata quella per il fatto più grave commesso il 2.1.2014 in anni quattro e mesi sei di reclusione e determinando l'incremento per i rimanenti 76 episodi fino alla compressiva pena di anni 5, mesi otto e gg. 20 di reclusione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla ./ rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Galli Luisa in qualità di amministratore di sostegno di Niero Ivan, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Galli Luisa in qualità di amministratore di sostegno di Niero Ivan, che liquida in complessivi euro 1.844,00 come richiesto, oltre access