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Ordinanza — n. 2602/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals regarding settled penalty agreements are inadmissible for waived grounds or generic legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals filed by the two Moroccan nationals inadmissible under simplified procedure. The appellants sought to challenge a settlement agreement on the grounds of waived appeal reasons, alleged lack of reasoning on guilt, and incorrect legal qualification of the offense. The court ruled that in penalty settlements, only specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are admissible, rendering generic complaints about waived reasons or substantive legal errors inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 c.p.p.: In appeals for penalty settlements, cassation appeals are admissible only for grounds concerning the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the judge's pronouncement, while complaints regarding waived reasons or substantive legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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penalty settlement cassation appeal waived grounds legal qualification simplified procedure appellate court procedural admissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Leghzawni Mourad, nato in Marocco il 9/9/1989; Lamdihine Jihane, nato in Marocco il 4/4/1990 avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; ."( OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con riferimento alla sentenza di concordato in appello per il reato di cui art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. I proposti ricorsi si limitano ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, ipotetici vizi di violazione di legge nonché carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena nonché di illegalità della pena derivante dalla erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto - ad avviso del ricorrente - nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I