Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain violation of law claim under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a sentencing application regarding the failure to verify non-existence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code strictly limits cassation appeals against plea bargain applications to specific statutory violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing applications are inadmissible for general violations of law, being limited strictly to the specific grounds enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lo El Hadji Falilou, nato in Senegal il 23/01/1972 avverso la sentenza del 29 aprile 2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibhe con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 n