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Sentenza — n. 522/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to confused single ground and lack of critical examination of continuity principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to exclude the legal concept of 'continuity' between drug offenses. The court rejected this, noting the appeal combined distinct legal issues without critically examining the justification for unifying the crimes under the continuity principle.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or confusedly proposed through a single ground containing superimposed distinct issues without critical examination of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility confused single ground continuity of crimes drug trafficking offenses manifestly unfounded appeal dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 c.p.p.
Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando, con unico motivo, la violazione dell'art. 521 cod.
Art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 521 cod. proc. pen
Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando, con unico motivo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sarnelli Salvatore, nato a Napoli il 12/07/1970 avverso la sentenza del 28/02/2022 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 8 ottobre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, che all'esito di giudizio abbreviato condannava Salvatore Sarnelli alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa, ritenendolo responsabile dei reati di illecita detenzione a fini di spaccio di una pluralità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione — ritenuta più grave la detenzione di cocaina - e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando, con unico motivo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ragione della mancata esclusione della continuazione fra i reati contestati, là dove la Corte distrettuale ha confermato l'entità della pena ritenendo la fattispecie della detenzione di cocaina e quella di hashish autonome ed unificate dal vincolo della continuazione, sebbene gli fosse stata ascritta nell'imputazione un'unica condotta delittuosa ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. cit.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto confusamente proposto attraverso la formulazione di un unico motivo, ove figurano apoditticamente sovrapposte questioni diverse, legate, per un verso, all'asserita inosservanza del principio fissato dall'art. 521 cit. — sebbene la sentenza impugnata abbia puntualmente preso in esame e confutato la medesima doglianza in questa Sede reiterata — per altro verso, all'erroneo riconoscimento della continuazione, le cui ragioni giustificative — pur esse correttamente illustrate dalla Corte distrettuale — non vengono criticamente esaminate dal ricorrente sulla base di contro-argomentazioni volte ad inficiarne la complessiva tenuta logica.

Nell'unificare i reati oggetto di contestazione sotto il vincolo della continuazione, la Corte distrettuale si è uniformata ai princiffl al riguardo affermati da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015), escludendo, inoltre, qualsiasi violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, là dove ha spiegato che la formulazione del capo di imputazione era chiaramente articolata attraverso la specificazione della pluralità delle tipologie di stupefacente illecitamente detenute dall'imputato, pur in assenza di un formale richiamo al quarto comma dell'art. 73 cit.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso