Italian court dismisses appeal against acquittal order due to inadmissible procedural grounds under Article 448.2-bis of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Laudani inadmissible de plano. The appellant argued the lower court failed to consider alternative factual reconstructions that might have led to an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because Article 448.2-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits appeals against acquittal orders to specific statutory violations, excluding general complaints about factual reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against acquittal orders are inadmissible unless they allege specific statutory violations listed in the article, excluding general complaints about the lack of alternative factual reconstructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Laudani Fabio, nato a Catania il 24/03/1978 avverso la sentenza del 1° giugno 2022 emessa dal G.i.p del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, con cui si denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Giudice approfondito in ordine alla sussistenza di circostanze che giustificassero un'alternativa ricostruzione dei fatti che avrebbe potuto condurre ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigliere