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Sentenza — n. 51472/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming mathematical penalty reduction ignored prior sentencing deviations from statutory minimums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi D'Acunzo's appeal inadmissible regarding the reduction of his sentence after the removal of an aggravating circumstance. The appellant argued that the appellate court merely eliminated the aggravating factor mathematically without re-evaluating the overall sentence based on previous deviations from the statutory minimum. The court rejected this, ruling that the lower court properly reassessed the entire punitive treatment considering the extreme violence, planning, and danger posed by the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 112, n.1 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The removal of an aggravating circumstance requires a holistic re-evaluation of the sentence, not a mere mathematical subtraction, as the court must consider the gravity of facts and proportionality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravating circumstance removal sentencing re-evaluation statutory minimum deviation penalty proportionality criminal appeal inadmissibility continuing offense violent robbery sentencing aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112, n.1 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 20378/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeals against reduced sentence in abbreviated trial, ruling procedural error non-justifiable if within statutory limits.
Ordinanza — n. 34403/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling procedural defects were non-existent under applicable law.
Ordinanza — n. 47285/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness of criticism regarding sentencing. The appellate court properly denied generic mitigating circumstances based on the defendant's high criminal capacity. The decision upholds the lower court's evaluation of the defendant's dangerousness and recidivism. The appeal is rejected as the reasoning is sound and consistent with statutory guidelines. The court orders the appellant to pay all associated legal costs and fines. The ruling confirms the validity of the original sentencing decision. The case concludes with the dismissal of the cassation request. The legal outcome favors the prosecution's position on sentencing. The court emphasizes the importance of factual basis in criminal judgments. The decision reinforces the principle of reasoned judicial discretion in sentencing.
Ordinanza — n. 48149/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for manifestly unfounded legal arguments.
Sentenza — n. 5046/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal as execution judge cannot correct sentencing errors exceeding legal limits.

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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ACUNZO LUIGI, nato a Torre Annunziata il 10 aprile 1998; avverso la sentenza del 20 gennaio 2023, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIUOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il giorno 20 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Luigi D'Acunzo colpevole dei reati di tentata rapina aggravata in concorso, tentato omicidio aggravato in concorso nonché porto e detenzione di armi comuni da sparo (fatti commessi in Torre del Greco il 27 dicembre 2016) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di anni diciassette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20.000, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile.

La decisione veniva annullata da questa Corte di cassazione, seppur limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.112, n.1. cod. pen. in relazione al capo 1, che veniva esclusa, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ai soli fini della rideterminazione della pena da irrogare. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'appello rideterminava la pena, riducendo di mesi tre l'aumento indicato in relazione al capo 1), originariamente aggravato. Avverso tale decisione ricorre l'imputato deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad eliminare "matematicamente" l'aggravante, senza però considerare come i giudici di merito, nelle loro precedenti determinazioni si erano discostati significativamente dal minimo edittale facendo specifico riferimento proprio alla sussistenza dell'aggravante poi eliminata.

Cosicché, invece di procedere ad una semplice eliminazione della quota di pena riferita all'aggravante, avrebbero dovuto procedere ad una nuova valutazione complessiva dell'intero trattamento sanzionatorio, alla luce delle ricadute che l'eliminazione stessa avrebbe comportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nel rideterminare la pena, ha rivalutato l'intero trattamento sanzionatorio, alla luce della gravità dei fatti per i quali si procede e della proporzione tra la pena inflitta per il reato satellite e quella inflitta per il reato base. La motivazione, all'evidenza, deve essere letta unitamente a quella offerta nei precedenti gradi di giudizio, dove la sussistenza della circostanza aggravante viene sì valutata, ma unitamente ai plurimi ulteriori elementi: le allarmanti modalità delle condotte (la presenza di sei persone, l'utilizzo di pistole, le minacce e le successive lesioni subite dalla vittima, il pervicace inseguimento); l'intensità del dolo (desunta dalla programmazione della rapina); il pericolo cagionato ai utenti della strada; il preoccupante disvalore della fase finale dell'aggressione (la vittima è stata colpita alle spalle e attinta in punti vitali a mero titolo di ritorsione e punizione per la disubbidienza manifestata); le modalità efferati ed impietose con le quali è stata realizzata l'azione criminosa; il pericolo, da una parte, e il danno, dall'altra, cagionato alla vittima, tenuto conto anche dell'età della stessa.

D'altronde, la stessa sentenza che ha disposto l'annullamento, nel rigettare analoghi motivi afferenti alla determinazione della pena, ha rilevato come "fermo restando l'annullamento come sopra disposto in ordine all'aggravante di cui all'art.112 n.1 cod. pen. e la conseguente rideterminazione della pena che dovrà essere disposta in sede di rinvio per l'elisione della suddetta aggravante - la Corte territoriale non è incorsa nel vizio di omessa motivazione lamentato dal ricorrente. Infatti, i relativi motivi di appello sono stati rigettati non già per mezzo del mero richiamo ai reati commessi dall'imputato dopo quelli oggetto del presente processo, ma invece dando rilievo all'elevato disvalore dei fatti commessi con inaudita violenza, mediante l'utilizzo di due pistole e l'ausilio di vari complici a dimostrazione della accurata pianificazione dei reati, nonché per l'allarmante personalità del D'Acunzo che ha riportato condanne definitive per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale".

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro