Court annuls non-prosecution due to office-prosecutable aggravated threat via red-capless toy gun.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed a preliminary ruling that dismissed prosecution against Mauro Comi for a threat made with a red-capless toy gun. The defense argued the crime was extinguished by the victim's withdrawal of charges, while the prosecution contended the missing red cap constituted an aggravating circumstance making the offense prosecutable ex officio. The Court ruled that the absence of the red cap transforms the act into an aggravated threat, rendering the withdrawal of charges ineffective and mandating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 339, cod. pen.: The use of a red-capless toy gun constitutes an aggravated threat prosecutable ex officio, rendering the crime non-extinguishable by withdrawal of charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: COMI MAURO nato a BERGAMO il 25/02/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 25/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Udita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. Udite le conclusioni del difensore di Ufficio, avv. LUIGI NAPPA, per il ricorrente, che richiamando le conclusioni scritte, ha insistito per l'applicazione d'ufficio dell'art 131 bis cod. pen. e per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2022 il Gip del Tribunale di Bergamo ha pronunziato sentenza di non doversi procedere nei confronti di COMI MAURO per essersi il reato a lui ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.L'imputazione è relativa al reato di cui agli artt. 612 comma secondo cod. pen, per avere l'imputato minacciato la vicina di casa con una pistola scacciacani priva del tappo rosso riproducente una pistola di grandi dimensioni, rivolgendole le seguenti parole: "[..]Te la infilo in bocca la pistola (..) ricordati che hai quattro figli (..) adesso cominciamo (..) scapperete [..]" con l'aggravante dell'uso dell'arma.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in ordine alla procedibilità di ufficio del reato di minaccia contestato. In particolare - evidenzia il Sostituto Procuratore generale - il reato risulta aggravato ai sensi dell'art.339 cod. pen. ed è come tale procedibile di ufficio. L'utilizzo della pistola giocattolo è idoneo a configurare la circostanza aggravante richiamata in assenza di tappo rosso alla estremità della canna. La sussistenza della richiamata aggravante rende il reato di minaccia procedibile di ufficio con la conseguenza che non poteva dichiararsi estinto per intervenuta remissione di querela. 2.2. È pervenuta in data 29 giugno 2023 memoria del difensore di ufficio, il quale ha avanzato richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. sussistendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate. 1.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 il porto di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato se non quando con esso si realizza un reato per il quale l'uso o il porto di arma sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante. Nei tali casi va ritenuta soltanto la sussistenza del reato e dell'aggravante, ancorché si tratta di arma giocattolo. (Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 30/05/1991, Rv. 188073) Inoltre, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019, (2020), Rv. 277966).Tuttavia, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, non è richiesto che concorra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 I.n.110 del 1975, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.5, n.12151 del 01/12/2011, Rv.252144). 2.Ne consegue che il reato in esame è procedibile di ufficio e non poteva dichiararsi estinto a seguito della remissione di querela.
La sentenza va annullata con rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso, dovendosi procedere al giudizio che non è stato celebrato in relazione al reato di minaccia aggravata. Il disposto annullamento con rinvio comporta l'assorbimento della richiesta di applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. avanzata dalla difesa del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia Così