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Ordinanza — n. 41782/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds and non-justiciable sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Scarcia inadmissible without formalities. Scarcia challenged a settlement sentence regarding fraud and document-related bankruptcy, arguing for reduced accessory penalties and specific mitigating circumstances. The court ruled that such grievances are inadmissible because they concern waived appeal grounds or sentencing determinations not constituting illegal sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or sentencing details not amounting to illegal sanctions.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds waived appeal rights accessory penalties Cassation procedure abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
-- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
-- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal SCARCIA ROBERTO, nato a Taranto 11 18 giugno 1955; avverso la sentenza del 2 maggio 2023, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; letta l'istanza di rinvio depositata 1'11 settembre 2023 dall'avv. Sabrina Sbiroli;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

-- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Roberto Scarcia, imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi d'impugnazione, con i quali censura la determinazione della durata delle pene accessorie, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità; - che, preliminarmente, non può essere accolta la richiesta di differimento avanzata dalla difesa, non potendo le parti partecipare alla trattazione; - che i motivi non sono deducibili atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle