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Sentenza — n. 34413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls trial court's prescription ruling due to misapplication of aggravated theft sentencing range.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the trial court's decision declaring the theft case time-barred. The court found the trial judge erred by applying the standard sentencing range instead of the aggravated range of up to ten years for the specific theft circumstances. Consequently, the Cassation Court ruled the crime was not prescribed and annulled the lower court's judgment with remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 625, ultimo comma, cod. pen.; Art. 157, cod. pen.; When an aggravating circumstance creates a sentencing range exceeding one-third of the base maximum, it constitutes a special circumstance, extending the prescription period beyond the standard calculation.

Parole chiave

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prescription period aggravated theft special circumstance sentencing range time bar Cassation annulment remittal for retrial proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 625, ultimo comma, cod. pen.
E' impugnata dal Procuratore Generale di Campobasso la sentenza del Tribunale di Isernia con cui si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Ardaleanu Petru e Mustafa Nicolae, ritenendosi la prescrizione del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.
Art. 157, cod. pen.
Il Collegio rileva come, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 624, cod. pen.
pen., ai fini del calcolo del tempo utile per la prescrizione del reato, la sanzione di cui tener conto è quella di dieci anni di reclusione, considerata la natura di circostanza ad effetto speciale della disposizione predetta, che innalza la forbice edittale dell'ipotesi base di cui all'art. 624 cod.
Art. 161, cod. pen.
Già solo a voler considerare, dunque, il tempo ordinario di prescrizione, a partire dalla data del commesso reato - il 3 maggio 2015 - si colloca al 3.5.2025; senza contare che a tale termine deve essere aggiunto comunque il periodo utile al calcolo della prescrizione massima, previsto dall'art. 161 cod.
art. 625 cod. pen
Il PG sottolinea che, vista la contestazione delle due aggravanti citate, la pena edittale cui far riferimento, già solo per la prescrizione ordinaria, è quella da 3 a 10 anni prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen., sicché il reato si prescriverebbe il 3.5.2025.
art. 157 cod. pen
Il Collegio rileva come, ai sensi dell'art. 157 cod. pen.
art. 624 cod. pen
pen., ai fini del calcolo del tempo utile per la prescrizione del reato, la sanzione di cui tener conto è quella di dieci anni di reclusione, considerata la natura di circostanza ad effetto speciale della disposizione predetta, che innalza la forbice edittale dell'ipotesi base di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Già solo a voler considerare, dunque, il tempo ordinario di prescrizione, a partire dalla data del commesso reato - il 3 maggio 2015 - si colloca al 3.5.2025; senza contare che a tale termine deve essere aggiunto comunque il periodo utile al calcolo della prescrizione massima, previsto dall'art. 161 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: ARDELEANU PETRU nato il 28/12/1979 MUSTAFA NICOLAE nato il 04/08/1989 avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 1:1;n1 il Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME -clie ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata dal Procuratore Generale di Campobasso la sentenza del Tribunale di Isernia con cui si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Ardaleanu Petru e Mustafa Nicolae, ritenendosi la prescrizione del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen., commesso in data 3-4 maggio 2015. Il PG sottolinea che, vista la contestazione delle due aggravanti citate, la pena edittale cui far riferimento, già solo per la prescrizione ordinaria, è quella da 3 a 10 anni prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen., sicché il reato si prescriverebbe il 3.5.2025. Il Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Collegio rileva come, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e valutata la disposizione di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., ai fini del calcolo del tempo utile per la prescrizione del reato, la sanzione di cui tener conto è quella di dieci anni di reclusione, considerata la natura di circostanza ad effetto speciale della disposizione predetta, che innalza la forbice edittale dell'ipotesi base di cui all'art. 624 cod. pen. da un massimo di tre anni di reclusione ad un massimo di dieci anni di reclusione, sì da configurare un'escursione sanzionatoria ben superiore ad un terzo della pena, limite oltre il quale l'aggravante assume il volto di una circostanza ad effetto speciale.

Già solo a voler considerare, dunque, il tempo ordinario di prescrizione, a partire dalla data del commesso reato - il 3 maggio 2015 - si colloca al 3.5.2025; senza contare che a tale termine deve essere aggiunto comunque il periodo utile al calcolo della prescrizione massima, previsto dall'art. 161 cod. pen. Il reato, dunque, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, né lo è tuttora. Ha errato, quindi, il giudice del merito a dichiarare la prescrizione, sicchè la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, che dovrà disporre il nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso per il relativo giudizio di appello. Così d