Italian court dismisses appeal for lack of evident non-punishment grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Polizzi inadmissible due to a lack of evident grounds for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the first-instance judgment failed to apply this article, but the court held that such a defect is only reviewable if the lower court's text clearly indicates a cause of non-punishment. Since the text did not explicitly show such a cause, the appeal was rejected without formal procedural steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in the application of Article 129 is inadmissible unless the lower court's judgment text makes the existence of a non-punishment ground evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal POLIZZI ALFONSO, nato a Misilmeri, il 10 novembre 1953; avverso la sentenza del 24 ottobre 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Alfonso Polizzi in ordine a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i