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Ordinanza — n. 33862/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than engaging a qualified lawyer. Although the defendant argued that the lower court's refusal to grant a specific procedural benefit violated constitutional rights, the Court held that personal representation in cassation appeals is strictly prohibited by current legislation. Consequently, the appeal was rejected without further examination of the merits, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified lawyer; personal signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal signature cassation appeal qualified lawyer inadmissible appeal procedural requirement violazione dei diritti della personalità diritto a un difensore asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per avere il Tribunale affermato il difetto dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Aiello, Rv. 272010
23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSAL ABDELALI nato il 17/11/1994 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZ:I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di Abdelali El Assai la pena di anni uno di reclusione in ordine ai delitti di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione Abdelali El Assai, personalmente, con atto scritto con il quale, con un unico motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per avere il Tribunale affermato il difetto dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. sulla base di clausole di stile meramente apodittiche.

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso \L è stato personalmente sottoscritto dall'imputato. 3.1 II diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2 Le stesse Sez. U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma per asserta violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. 3.3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom