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Sentenza — n. 21905/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are fact-based and reiterate issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his blindness should excuse the crime and that the victim's injuries were minor, but these were fact-specific claims already thoroughly examined by the appellate court. The Court rejected the appeal because the arguments were merely repetitions of facts and legal points previously dismissed, lacking novelty for a review on points of law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are merely factual disputes or repetitive arguments already decided by the court of first instance without new legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments factual disputes supreme court review legal exhaustion incidente ciclistico infrazione alle norme della circolazione altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n.
art. 131 bis cod. pen
10 e 11 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; pagg.
art. 131-bis c.p
10 e 11 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; pagg.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTOCI CARLO nato a MILANO il 07/11/1973 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Antoci Carlo per i reati di danneggiamento e violenza privata commessi ai danni di Osagie Blessing e consistiti nell'investire volontariamente la bicicletta elettrica della persona offesa, così da impedire al conducente di quest'ultima di proseguire nella sua marcia e nel danneggiamento della bicicletta, del valore di 1,700 euro, andata distrutta.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente: - che la persona offesa ha riportato il danneggiamento della bicicletta e lesioni lievi; - che è stata dimostrata la menomazione oftalmica dell'imputato, il quale, pertanto, non avrebbe potuto vedere nell'oscurità il ciclista e la bicicletta a terra; - che non risultano certificazioni mediche attestanti l'entità delle lesioni; - che la persona offesa ha riferito di non aver compreso le parole dell'imputato per la scarsa conoscenza della lingua italiana; - che dovrebbero essere esclusi i reati di minaccia e di danneggiamento, con qualificazione delle lesioni come lievi e conseguente improcedibilità dell'azione penale per assenza di querela; - che ricorrono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - che vanno concesse le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Anzitutto il ricorso è eccentrico rispetto al thema decidendi laddove si appunta sui reati di minaccia e lesioni, che non hanno formato oggetto di addebito. Sono in discussione soltanto il reato di danneggiamento e quello di violenza privata, procedibili di ufficio prima del d. Igs. n. 150 del 2022.

6. Le residue censure esulano dal novero di quelle deducibili perché si esauriscono in contestazioni in fatto inammissibili in sede di legittimità e, inoltre, sono reiterative di profili di censura già congruamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulla responsabilità; pag. 8 sul dolo; pag. 8 sulla irrilevanza della "menomazione oftalmica"; pagg. 10 e 11 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; pagg. 12-14 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); disamina amplia e scrupolosa con cui il ricorso evita di misurarsi, incorrendo, quindi, anche nel vizio di genericità.7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa del