Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific charges regarding the second count of fraud. The appeal was rejected because the arguments were too generic and did not directly address the specific charge. The court ruled that the appellate court correctly dismissed the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court erred by failing to address specific defenses regarding the second count of fraudulent bankruptcy, citing lack of evidence and external causes for business failure. The court rejected these claims, ruling that the arguments were too generic and did not specifically target the second count of the indictment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must specifically address the charges; generic arguments regarding evidence or external factors do not constitute a valid specific charge against a distinct count.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LEMMA GIANFRANCO, nato a San Luca, il 15 novembre 1951; avverso la sentenza del 16 settembre 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 21 marzo 2023, dall'avv. Alberto Colella, nell'interesse del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto Gianfranco Lemma dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B), ma ne ha confermato la condanna per quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A), rimodulando, conseguentemente, la pena.
2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura, con il quale si deduce, sostanzialmente, che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non fossero state sollevate, con l'atto d'appello, specifiche censure in relazione al capo A). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorrente avrebbe specificamente dedotto sia che non sarebbe stata fornita la prova che il ricorrente avesse omesso la tenuta delle scritture contabili per arrecare pregiudizio ai creditori e provocare il dissesto dell'impresa, sia che, consegnando tutta la documentazione contabile in suo possesso al curatore, avrebbe permesso di constatare le effettive cause del progressivo declino aziendale, in realtà riconducibile non già ad operazioni dolose poste in essere dal ricorrente, bensì alla nota crisi strutturale del settore e ad un incendio di vaste proporzioni che avrebbe interessato i locali dell'azienda.
Peraltro, l'esclusione della condotta distrattiva sarebbe confermata dalla specifica consistenza del passivo fallimentare, in larga parte costituito da crediti erariali, notoriamente incrementati da voci ulteriori e diverse rispetto all'originario debito. E tanto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe in sé sufficiente per escludere la sussistenza del residuo reato contestato al Lemma.
3. Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha dato atto di come l'appello fosse stato formulato solo in relazione al capo B) della rubrica (la bancarotta fraudolenta documentale), per il quale, poi, è effettivamente intervenuta una pronuncia assolutoria. Il ricorrente deduce l'erroneità di tale assunto evidenziando come, con l'atto d'appello, fosse stato rilevato: l'assenza di prova in ordine al ritenuto intento fraudolento in ipotesi sotteso all'omessa tenuta delle scritture contabili; l'intervenuta consegna della documentazione contabile (dalla quale, in ipotesi, si sarebbero potuto evincere la genesi del dissesto); la particolare composizione del passivo fallimentare.
Ebbene, le circostanze evidenziate dal ricorrente appaiono non solo del tutto eccentriche rispetto alla (residua) imputazione, ma anche genericamente formulate, nella parte in cui si deduce l'idoneità della documentazione consegnata a ricostruire la movimentazione degli affari e, con essa, la genesi dell'insolvenza. In questi termini, quindi, la valutazione della corte d'appello deve ritenersi corretta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle