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Sentenza — n. 20040/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to cite specific legal errors under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to articulate specific legal grounds beyond a generic reference to the statutory list of admissible reasons. The appellant challenged the lower court's decision to apply an additional sentence of six months of imprisonment based on the principle of continuity with prior convictions for aggravated theft and money laundering. The court ruled that merely citing the article defining admissible grounds without detailing concrete errors regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality renders the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; A cassation appeal against a sentence of application of penalty upon request is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify concrete errors regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal application of penalty upon request principle of continuity Art. 448 c.p.p. requirements sanzioni penali recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPATINA MIGEN (CUI 04RTXYG) nato il 26/12/1989 avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 3 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato Capatina Migen la ulteriore pena di mesi sei di reclusione riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 settembre 2020 per due condotte di furto pluriaggravato e per due episodi di ricettazione, 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura: violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.2.

Il motivo del ricorrente è del tutto generico limitandosi unicamente a richiamare l'articolo di legge che indica i motivi per cui si può proporre ricorso per cassazione, non avendo in alcun modo illustrato quali fossero in concreto i motivi di ricorso. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore Il