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Sentenza — n. 19906/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney formally withdrew the request. The defendant had challenged a detention order for aggravated theft, arguing regarding the severity of evidence and proportionality of the measure. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal moot, preventing any further judicial review of the detention order.

Regesto Legislator

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Art. 581, 582, 583, 589, 591 c.p.p.; The withdrawal of an appeal by the defense attorney renders the appeal inadmissible due to the loss of interest in the decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal loss of interest detention order criminal procedure code aggravamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
Art. 583 c.p.p.
Art. 589, comma 3 c.p.p.
pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 24, comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
- anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021
282549- 01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACOMAZZO ANTONINO nato a ERICE il 05/12/2002 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciando in fase di appello ex art 310 cpp, ha confermato il provvedimento del Tribunale di aggravamento dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato Giacomazzo, per il delitto di furto aggravato. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, articolando un unico motivo, col quale ci si duole della violazione di legge con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare dela custodia in carcere. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione ha concluso per l'inammissibilità. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al ricorso a sua firma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Il difensore di fiducia dell'imputato ha fatto pervenire telematicamente a mezzo pec atto di rinunzia al ricorso. Invero, la presentazione della rinuncia al ricorso deve ritenersi positivamente ammessa dal legislatore - oltre che nelle forme previste dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre (,~ 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. 24, comma 4, c it., infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44». Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio consolidato, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Deciso il 31.1.2023 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr. Gerardo Sabeone C CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANC