Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging procedural dismissal grounds not listed in appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued that the trial court violated procedural rules by failing to apply specific dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2, bis, strictly limits cassation appeals against plea bargains to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, explicitly excluding procedural dismissal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for alleging procedural dismissal grounds under Art. 129 cod. proc. pen. as these fall outside the statutory list of admissible grounds.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GIUSEPPE nato a TORINO il 02/11/1974 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Giuseppe Recupero la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di tentato furto in abitazione, pluriaggravato.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nei medesimi non è pertanto ricompresa la verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Z cc_ o Così deciso, in Roma il 7 marzo 2023.