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Sentenza — n. 16973/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of retrial request due to procedural limits on admissibility phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Court of Appeal's order inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant sought a retrial based on a single witness statement alleging an alibi, arguing the lower court improperly evaluated the evidence's merits. The court ruled that the admissibility phase is limited to assessing abstract suitability and did not constitute a premature substantive review, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 630 c.p.p.; The admissibility phase of a retrial request is limited to verifying the abstract suitability of evidence and cannot involve a substantive assessment of the evidence's credibility or impact on the original judgment.

Parole chiave

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retrial request admissibility phase procedural limits abstract suitability premature review witness statement alibi evidence revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630 del codice di procedura penale

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018
Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993
Nel merito, le argomentazioni sono logiche e coerenti con i dati processuali, essendo innegabile che giudice debba tener conto, anche in sede di revisione, quale elemento indiziante, della tardività dell'allegazione dell'alibi (Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PIRAS RICCARDO, nato a Cagliari, il 10 novembre 1951; avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Riccardo Piras impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza, pronunciata a suo carico, dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari il 3 aprile 2007 (divenuta irrevocabile il 20 maggio 2010). Il ricorso si compone di un unico motivo con il quale si censurano, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, le valutazioni operate dalla corte territoriale nel ritenere l'inammissibilità dell'istanza. Secondo la difesa, in una fase procedimentale deputata ad una sommaria delibazione di ammissibilità, nella quale il sindacato rimesso al collegio dovrebbe essere limitato alla valutazione dell'astratta idoneità degli elementi di prova addotti a travolgere il giudicato, la Corte d'appello avrebbe valutato nel merito, peraltro erroneamente, gli elementi di prova addotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. L'istanza di revisione, proposta limitatamente alla condanna per i reati di omicidio e rapina commessi nella notte tra il 20 ed il 21 aprile 1991, è stata formulata allegando un unico elemento di prova, rappresentato dalle sommarie informazioni rese da tale Anna Piludu, raccolte dal difensore il 28 dicembre 2018. Secondo la prospettazione difensiva, la predetta, mai sentita dai giudici, era stata legata da un rapporto sentimentale con il condannato, instaurato nel 1990 e protrattosi per oltre un anno, in un periodo coincidente e sovrapponibile con il momento in sui sarebbe stato consumato l'omicidio.

La donna avrebbe precisato che si recava sistematicamente dal condannato, nella sua officina, verso le cinque del pomeriggio, e lo accompagnava a giocare la schedina, verso le nove, trattenendosi, sino alle undici, nella sua autovettura. Tanto, secondo, la difesa, avrebbe concreta efficacia dimostrativa di come l'originario compendio probatorio non fosse più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità del condannato. La corte di appello, esaminate le allegazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo fondante la decisione impugnata e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale, ritenendo che a fronte delle dichiarazioni lineari, precise e concordati di due collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili (anche perché riscontrate da elementi esterni), le dichiarazioni rese dalla donna sarebbero sfornite di qualsiasi riscontro e assolutamente inverosimili e, quindi, fossero da considerare un banale tentativo di fornire, peraltro tardivamente, un alibi ad hoc al condannato.

Ciò considerato, sotto il profilo processuale, la corte non ha svolto alcuna anticipazione dell'apprezzamento di merito (riservato, com'è noto, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti), ma si è limitata a valutare, in termini realistici, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza degli elementi dedotti all'interno del contesto già acquisito in sede di cognizione e la loro conseguente idoneità ad incidere sul complessivo impianto argomentativo della sentenza, rispettando, così, i limiti propri di questa fase procedimentale (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029).

Nel merito, le argomentazioni sono logiche e coerenti con i dati processuali, essendo innegabile che giudice debba tener conto, anche in sede di revisione, quale elemento indiziante, della tardività dell'allegazione dell'alibi (Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 mar