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Sentenza — n. 15764/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding improper service of summons and denial of minor damage circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural nullity and sentencing circumstances. The defendant argued that service of the summons was invalid because they had not elected domicile with their appointed lawyer, citing a Supreme Court precedent. However, the court found that the lower court correctly noted the defendant had previously declared a domicile in Jesi and that service was legally effected at the lawyer's office after the declared address proved unreachable. Consequently, the court ruled that the procedural defect was non-existent and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review extends to procedural facts, allowing it to correct errors in the record; if the record shows valid service at the appointed lawyer's office after the declared address was unfindable, the nullity exception is unfounded.

Parole chiave

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service of summons domicile election procedural nullity error in proceeding minor damage circumstance sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
29); - a seguito della accertata impossibilità di precedere alla notifica nel domicilio dichiarato si provvedeva a notificare l'atto al difensore, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen..
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo - sulla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio - deve, innanzitutto, ricordarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Quanto al merito, non poteva configurarsi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non essendo possibile quantificare l'energia sottratta che comunque non poteva dirsi di modico valore economico.
Art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen.
Già con l'atto d'appello si era eccepita la nullità della citazione a giudizio per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 162, comma 4 bis, cod.
Art. 171 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 185 cod. proc. pen.
Art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen
29); - a seguito della accertata impossibilità di precedere alla notifica nel domicilio dichiarato si provvedeva a notificare l'atto al difensore, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Cass. 10238/2020
La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio, ove il predetto aveva eletto domicilio, aveva determinato una presunzione di conoscenza dello stesso che doveva così attivarsi per prendere conoscenza dei successivi passaggi procedimentali (Cass. 10238/2020).
Cass. 23948/2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONDAY IGHODARO nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ighodaro Monday colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato dell'energia elettrica alla cui rete di distribuzione aveva abusivamente allacciato la propria abitazione, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio, ove il predetto aveva eletto domicilio, aveva determinato una presunzione di conoscenza dello stesso che doveva così attivarsi per prendere conoscenza dei successivi passaggi procedimentali (Cass. 10238/2020). Quanto al merito, non poteva configurarsi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non essendo possibile quantificare l'energia sottratta che comunque non poteva dirsi di modico valore economico.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie doglianze in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 161, 162, 171, 178, 179, 185 e 420 bis comma 2 cod. proc. pen.. Già con l'atto d'appello si era eccepita la nullità della citazione a giudizio per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen.. La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione affermando che l'elezione di domicilio presso il difensore da parte dell'imputato determina una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza.

Tale esito decisionale è però in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 23948/2020. Era stata avanzata, infatti, infatti un'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e non era stata, invece, richiesta (come in sostanza assume la Corte d'appello citando la relativa giurisprudenza di legittimità) una mera richiesta di rimessione in termini. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..Posto che l'energia sottratta, come aveva affermato la Corte, non era quantificabile la si sarebbe dovuta applicare, ritenendo il danno di speciale tenuità, secondo il principio del favor rei.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Andrea Venegoni, ha inviato note scritte con le quali chiede annullarsi la sentenza impugnata per il rilevato difetto di notifica del decreto di citazione ai giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo - sulla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio - deve, innanzitutto, ricordarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è "giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve - accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 e più di recente Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 e Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

Nella sentenza da ultimo citata si era anche precisato che, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non solo il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, ma esso si estende anche al fatto processuale, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta (come nell'odierno caso concreto, in riferimento a quanto argomentato dalla Corte territoriale) una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo.

2. La verifica degli atti processuali presenti nel fascicolo ha consentito, allora, di acclarare che: - l'imputato non aveva affatto eletto domicilio presso il difensore di ufficio (come si assume in ricorso) ma, con atto del 21 agosto 2015, aveva dichiarato domicilio in Jesi, via Bersaglieri n. 29; - alla prima udienza, del 4 giugno 2018, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato non essendovi prova del perfezionamento della stessa;- nel frattempo, era pervenuto al Tribunale l'accertamento della Polizia locale di Jesi in cui si attestava il mancato reperimento del prevenuto nel domicilio dal medesimo indicato e nel luogo dell'ultima residenza (sempre in Jesi ma in via Bersaglieri n. 29); - a seguito della accertata impossibilità di precedere alla notifica nel domicilio dichiarato si provvedeva a notificare l'atto al difensore, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen..

Di tutto ciò, il Tribunale aveva dato esatta contezza nell'ordinanza di reiezione dell'eccezione di nullità della notifica.

3. Costituisce pertanto un rinnovato travisamento del fatto processuale la pretesa della difesa, già vanamente prospettata in prime cure, che ci si trovi in presenza di una notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di ufficio (e che ciò non abbia, di conseguenza, comportato la conoscenza del processo da parte dell'imputato). Ne discende la manifesta infondatezza della eccezione di nullità posto che il decreto di citazione era stato legittimamente notificato all'imputato presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc, pen. (come, del resto, era stato correttamente indicato nel foglio di notifica, che lo attesta, presente in atti) a seguito della verificata impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente negato, con un giudizio in fatto non manifestamene illogico, la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., considerando che non poteva certo ritenersi irrilevante il valore dell'energia sottratta dall'imputato per le necessità, continue per tutto il periodo in cui l'energia era stata sottratta, della propria abitazione.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della