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Sentenza — n. 12797/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against cassation ruling on fraud bankruptcy conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal filed by Renzo Padoan inadmissible, ordering him to pay court costs. Padoan argued that the court committed factual errors regarding the rejection of his previous appeal and violated his right to defense by failing to correlate specific charges. The court rejected these claims, ruling that the lower court's decision constituted a legal evaluation rather than a factual error, which falls outside the scope of the extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal remedy does not cover legal errors or value judgments made by the court of cassation regarding the admissibility of prior appeals, as these constitute errors of law rather than errors of perception.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of perception vs legal error right to defense violation concorso esterno criminal law psychological expert testimony admissibility abbandono del procedimento per truffa ricorso straordinario per nullità bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Avverso la sentenza il Padoan ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. articolando tre motivi.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 625-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023
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Testo completo

a seguente: SENTENZA u•-) sul ricorso straordinario proposto da: Padoan Renzo, nato a Lonigo, il 3/12/1963; avverso la sentenza del 11/2/2022 della Corte di Cassazione, Prima Sezione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udit, ,WJatico Mini ro in per na del Sos)ktilto Procur,Itóre gener Dott., cly clus per il rig to del ri rso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis c.p.p. da Padoan Renzo avverso la pronunzia della Quinta Sezione della stessa Corte che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso ordinario dallo stesso presentato avverso quella della Corte d'appello di Venezia aveva confermato la sua condanna per m reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

2. Avverso la sentenza il Padoan ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. articolando tre motivi. Con il primo deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto percettivo, non essendosi pronunziata sulla doglianza proposta con il precedente ricorso straordinario in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di quello ordinario in assenza dei presupposti per ritenere inammissibile l'impugnazione e nonostante nell'occasione la Quinta Sezione si fosse diffusa in articolata motivazione rivelatrice di una valutazione nel merito delle censure proposte contrastante con la citata declaratoria di inammissibilità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, eccependo ulteriore errore di percezione in riferimento al mancato riconoscimento della violazione del diritto di difesa in conseguenza del difetto di correlazione tra il fatto contestato al capo 68) dell'imputazione e quello ritenuto nella sentenza di merito. Con il terzo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità del concorso esterno del Padoan nei reati contestati nel capo menzionato ed alla ritenuta inammissibilità della consulenza psicologica funzionale alla prova del difetto del dolo, erroneamente ritenuta costituire una indebita indagine sulla personalità dell'imputato e del testimone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto eccepito, infatti, la sentenza impugnata non solo ha registrato la censura proposta con il precedente ricorso straordinario in relazione alla presunta erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso ordinario, ma l'ha anche puntualmente confutata, rilevando come non rientri nel perimetro tracciato dall'art. 625-bis c.p.p. la possibilità di delibare le formule decisorie con le quali la Corte conclude il giudizio di legittimità, richiamando quanto, condivisibilmente, affermato in tal senso da Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023, la quale ha ricordato come non si configuri in tal caso un errore percettivo, bensì una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un errore di diritto, come tale per l'appunto estraneo all'ambito applicativo del rimedio straordinario.

3. Inammissibili sono anche i residui motivi, con i quali il ricorrente ribadisce le censure proposte con il precedente ricorso straordinario eccependo in proposito inesistenti errori percettivi in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione. Errori che solo in maniera assertiva il ricorrente denunzia, senza curarsi di considerare la risposta fornita dalla sentenza impugnata alle censure proposte, la quale ha evidenziato come quelli prospettati potevano al più costituire errori di diritto o valutativi incleducibili attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del