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Ordinanza — n. 12796/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Omar Hfaiedh inadmissible because it was submitted late. The appellant argued a defect in reasoning, but the court found the filing occurred on November 25, 2022, after the fifteen-day deadline expired on November 19, 2022. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be filed within fifteen days of notification; late filings are inadmissible de plano, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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late appeal filing inadmissible de plano fifteen day limit procedural defect court costs and fine tentato omicidio aggravato truffa aggravata crimine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hfaiedh Omar, nato ad Asti il 12/04/2003, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello dì Torino in data 03/11/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Omar 1-Ifaiedh avverso la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica, emessa in data 18/07/2022, che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Asti il 08/12/2021.2. Omar Hfaiedh ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Michele Aufiero, in data 25/12/2022, deducendo vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Omar Hfaiedh è manifestamente inammissibile, in quanto tardivamente Proposto, circostanza rilevabile con procedura "de plano". La Corte di Appello di Torino ha emesso ordinanza in data 03/11/2022, all'esito di camera di consiglio, con motivazione depositata in pari data; il provvedimento risulta comunicato via pec al difensore sempre nella detta data, e notificato all'imputato a mani proprie il successivo 04/11/2022; pacificamente, quindi, il termine per impugnare detto provvedimento deve essere individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), in giorni quindici, che risultano decorsi in data 19/11/2022, laddove il ricorso risulta depositato in data 25/11/2022. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/02/2023 Il Co