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Sentenza — n. 12533/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for procedural consent and vague legal arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the aggravated theft conviction. The appellant argued that evidence was improperly used after a judge change and that the theft aggravation was legally flawed. The court dismissed the first claim as unfounded due to lack of party objection to the proceedings and rejected the second claim for being too generic without concrete factual rebuttal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 625 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the first ground relies on a procedural rule not violated by the parties' conduct and the second ground is formulated generally without specific factual elements to refute the lower court's assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural consent aggravated theft generic legal argument judge substitution circostanze aggravanti o attenuanti furto aggravato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 625 cod. pen.
7 dell'art. 625 cod. pen., senza considerare che il bene sottratto (una borsa) fosse stata lasciata incustodita all'interno dell'autovettura per libera scelta del proprietario.
art. 625 cod. pen
7 dell'art. 625 cod. pen., senza considerare che il bene sottratto (una borsa) fosse stata lasciata incustodita all'interno dell'autovettura per libera scelta del proprietario.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BALESTRA JHON, nato a Lucca, il 9 settembre 1994; avverso la sentenza del 21 giugno 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato, a lui contestato in rubrica. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si eccepisce l'inutilizzabilità delle prove assunte all'udienza del 24 febbraio 2019, in primo grado, dinanzi a giudice diverso da quello che ha poi pronunciato la sentenza.

Con il secondo, invece, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe comunque ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., senza considerare che il bene sottratto (una borsa) fosse stata lasciata incustodita all'interno dell'autovettura per libera scelta del proprietario. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e a tal fine è sufficiente ribadire, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Ed in concreto, all'udienza dibattimentale indicata, dato atto del mutamento del giudice, nessuna delle parti ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria già espletata dinanzi al precedente giudice. Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato. La corte territoriale, invero, sotto tale profilo, ha dato atto che l'aggravante è stata riconosciuta in quanto la borsa era stata lasciata all'interno dell'autovettura per necessità, non potendo essere portata in un'escursione in montagna.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a censurare genericamente la valutazione offerta senza evidenziare alcun elemento, concreto, attraverso il quale dedurre l'insussistenza dei presupposti normativi ritenuti dalla corte. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme