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Sentenza — n. 11719/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses late civil party's request for cost liquidation due to procedural timeliness violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the civil party's request for cost liquidation because the supporting document was filed late, violating strict procedural deadlines. Although the defense argued for correction of the previous ruling's cost calculation, the court noted the submission lacked a formal request and arrived after the statutory period. Consequently, the request was deemed inadmissible, and the civil party was ordered to pay the process costs.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020: A request for liquidation of procedural costs by the civil party is inadmissible if filed after the legally prescribed deadline, resulting in the rejection of the request and the imposition of costs on the applicant.

Parole chiave

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procedural timeliness cost liquidation civil party rights inadmissible request procedural costs eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
611 del codice di rito,vcinque giorni nel caso, qui ricorrente, disciplinato dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020)i ritenuto, pertanto, che la richiesta va rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine previsto dalla legge (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ANTONIO nato a SANSEPOLCRO il 23/03/1944 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di Lungo Anna, parte civile costituita nel procedimento n. 39999 del 2021, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa sezione in data 7 luglio 2022, con rito cameralizzato, in assenza di richiesta di trattazione orale, lamentando la mancata liquidazione delle spese sostenute nella decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; preso atto delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dl ricorso; nonché della memoria depositata nell'interesse della Lungo con le quali si insiste nella richiesta di correzione; rilevato che le conclusioni scritte tempestivamente depositate nell'interesse della Lungo non contengono alcuna richiesta di liquidazione delle spese e che l'unica richiesta, unitamente alla nota spese, reca la data del 7 lucilio 2022, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva; rilevato, infatti, che, analogamente a quanto previsto nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine previsto dalla legge (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01: di quindici giorni prima dell'udienza, nel caso dell'art. 611 del codice di rito,vcinque giorni nel caso, qui ricorrente, disciplinato dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020)i ritenuto, pertanto, che la richiesta va rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/11/2022 Il Consigliere estensore Il Pre