Italian Supreme Court annuls conviction for theft due to expiration of the seven-year statute of limitations. The court ruled that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. Consequently, the defendants are released from criminal liability for the alleged offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the second-instance judgment convicting two men for theft without remitting the case for retrial. The defense argued that the trial court erred in finding guilt without specific evidence of the tools used and failed to admit crucial proof, while the prosecution requested dismissal citing the statute of limitations. The court determined that the seven-year limitation period had expired for both alleged crimes, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 1, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: When the limitation period for prosecution has expired, the criminal judgment must be annulled without remittal because the offense is extinguished by prescription.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ACETO ANTONIO SALVATORE nato a CAMPOBASSO il 11/04/1941 MAMBRO MASSIMO nato a ROMA il 14/09/1956 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa KATE TASSONE, la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020". Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato Antonio Aceto e Massimo Mambro responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.. Secondo la rubrica, i due imputati, in concorso tra loro, dopo avere forzato la serranda di chiusura dell'esercizio commerciale "Caffè San Pietro", asportavano dalla cassa del locale la somma di euro 32.440, in data 5.05.2013 (capo a), e, in data 31.03.2014, commettevano il medesimo reato, in luogo e con modalità identici, impossessandosi della somma di euro 29.473, 00 (capo b).
2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. Renato Famiglietti, affidando le proprie censure a tre motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità pur in assenza della prova, non essendo stato rinvenuto lo specifico mezzo utilizzato per la realizzazione di entrambi i furti. Il presunto riconoscimento per immagini è stato ritenuto valido dai Giudici di merito a dispetto del parere tecnico versato in atti. Col secondo motivo, si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett.
d) del codice di rito, violazione di legge per non avere i Giudici di merito accolto la richiesta di assunzione di una prova decisiva. Col terzo motivo, si lamenta violazione dell'ad. 157, in relazione al reato di cui al capo a), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza appellata. Pertanto, la difesa chiede la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, detratta la pena relativa al reato prescritto.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa KATE TASSONE, la quale ha chiesto "l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 27 giugno 2020".
4. Rileva il Collegio che, a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e in assenza di cause evidenti di cui all'ad 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto che è maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, calcolato ex art. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., non solo con riguardo al reato di cui al capo a) (peraltro in data 5.11.2020, ossia in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado), ma anche con riferimento al più recente delitto, in data 30/9/2021. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.Così deciso in Roma, il 25/11/2022 Il Consigliere estenso