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Ordinanza — n. 11489/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacked statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the lower court's sentencing decision lacked proper motivation and failed to address procedural norms, but the Court noted the trial court had explicitly reasoned regarding the absence of prerequisites for applying Article 129. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if it does not fall within the strictly enumerated grounds of the law, such as errors in legal qualification or the expression of the accused's will.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Plea Bargain Appeal Inadmissibility De Plano Statutory Grounds Legal Qualification Error motivi di cassazione truffa aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale di Imperia, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Bresciani Fabio, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI FABIO nato a CARMAGNOLA il 14/04/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale di Imperia, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Bresciani Fabio, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata perché priva di motivazione. Il Tribunale, invero, si sarebbe limitato a valutare solo la corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, tra l'altro, una serie di atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (il verbale di denuncia, il verbale di sommarie informazioni testimoniali, il verbale di individuazione fotografica, l'annotazione di polizia giudiziaria, la comunicazione di notizia di reato).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2