Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7405/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for insufficient reasoning on tripled statutory minimum penalty after crime reclassification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's sentencing determination regarding the reclassified theft charge while leaving the acquittal on obstruction of justice intact. The appellant argued that the new conviction, based on a crime triple the statutory minimum, lacked sufficient reasoning to justify a penalty exceeding the original first-instance sentence. The court ruled that while the final penalty did not violate the prohibition of aggravation, the judgment failed to adequately explain the drastic increase in the statutory base compared to the original sentencing framework.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 624-bis, 624, 625 cod. pen.: A reclassification of a crime into a less serious offense does not violate the prohibition of aggravation if the final penalty is not higher, but the judgment must provide adequate reasoning when the statutory base increases significantly relative to the original sentencing limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
prohibition of aggravation reclassification in melius statutory minimum insufficient reasoning sentencing guidelines criminal procedure penal code modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. proc. pen.
- violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché, nonostante la riqualificazione in melius del reato di furto, la pena irrogata dal giudice di primo grado è rimasta invariata.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
art. 597 cod. proc. pen
- violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché, nonostante la riqualificazione in melius del reato di furto, la pena irrogata dal giudice di primo grado è rimasta invariata.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzonieri
Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop Mbaye
267858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop Mbaye, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORTANTE SALVATORE nato a FOGGIA il 26/01/1992 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 15/07/2015, il Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Salvatore Portante responsabile dei reati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale e lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 60 di multa per il primo reati (pena base ex art. 624-bis cod. pen., mesi 18 di reclusione ed euro 180 di multa, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; ridotta della metà per il tentativo; ulteriormente ridotta di un terzo per il rito) e di mesi 4 di reclusione per il secondo.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 28/02/2022, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha riqualificato il primo reato a norma degli artt. 56, 624, 625, primo comma, nn. 2), 5) e 7) cod. pena, lasciando invariata la pena irrogata dal giudice di primo grado per il reato poi riqualificato. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Portante, attraverso il difensore Avv.

C. Alberto Mari, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché, nonostante la riqualificazione in melius del reato di furto, la pena irrogata dal giudice di primo grado è rimasta invariata. La Corte di appello non ha valutato l'incidenza della cornice editale quale conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, sicché la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione applicata dal giudice di primo grado in misura leggermente superiore al minimo edittale, risulta, a seguito della riqualificazione pari al triplo del minimo legale, offrendo una motivazione meramente apparente rispetto all'irrogazione di una pena base triplicata rispetto al minimo edittale.

Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. Premesso, in limine, che agli atti risulta la querela proposta dalla persona offesa, su un piano generale, questa Corte, con indirizzo contrastato ma condiviso dal Collegio, ha avuto modo di precisare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzonieri, Rv. 267858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop Mbaye, Rv. 279086 - 02).

Tuttavia, coglie nel segno il ricorrente quando denuncia l'inadeguatezza della motivazione - anche nel necessario confronto con la sentenza di primo grado alla luce del rilievo che la sentenza è stata appellata dal solo imputato - lì dove, anche sulla base di affermazione generiche (in particolare, sulla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alle modalità dello stesso, non portato a termine per l'intervento delle forze dell'ordine), non dà conto di una modifica passata da una pena base individuata in misura leggermente superiore al minimo edittale a una pari al triplo del minimo edittale.

Pertanto, limitatamente dalla determinazione della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'entita' del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cor