Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3328/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal on civil damages due to lack of special procurator authority for second degree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding civil damages without remittal. The appellant argued the special procurator lacked authority for the second degree of trial, while the prosecution requested annulment. The court ruled that the procurator's mandate was strictly limited to the first degree, rendering the appeal on civil liability inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 101, comma 3, cod. proc. pen.: A special procurator's power is presumed limited to a single degree of trial unless explicitly extended, making an appeal by such a procurator inadmissible without specific authorization for the higher instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
special procurator authority single degree limitation civil damages appeal procedural inadmissibility marginal mandate interpretation risarcimento del danno civile lesione alla caviglia risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100, comma 3, cod. proc. pen.
Ciò è stato affermato a partire da un'interpretazione condivisa dell'art. 100, comma 3, secondo cui detta disposizione pone «una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo» (Sez.
Art. 101, comma 3, cod. proc. pen.
A tal proposito, la difesa eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per difetto di legittimazione del procuratore speciale, data la mancanza di procura alle liti prevista dal citato art. 101, comma 3, cod.
art. 582 cod. pen
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giancarlo Agnello per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella
Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006, Mancini
100, comma 3, secondo cui detta disposizione pone «una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo» (Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006, Mancini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGNELLO GIANCARLO nato a RAMACCA il 18/07/1968 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giancarlo Agnello per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. per intervenuta prescrizione e, nel contempo, preso atto dell'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda risarcitoria, lo ha condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile Vito Mercorillo.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2. 1 Con il primo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali, in riferimento agli artt. 100, comma 3, e 591, comma 1, lett.

a) del codice di rito. A tal proposito, la difesa eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per difetto di legittimazione del procuratore speciale, data la mancanza di procura alle liti prevista dal citato art. 101, comma 3, cod. proc. pen. A fronte di tale eccezione, proposta in sede di conclusioni scritte, tempestivamente presentate, la Corte territoriale non ha fornito replica. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità civile e alla configurabilità dell'esimente della legittima difesa.

Pur prendendo atto della dubbia attendibilità del compendio testimoniale a carico dell'imputato, e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla p.c. (in relazione all'approccio iniziale tra quest'ultima e l'imputato, lì dove si innesta la questione della scriminante della legittima difesa), il giudice avrebbe poi illogicamente utilizzato quelle stesse dichiarazioni quale prova a carico dell'imputato pressoché esclusiva. Nell'affidarsi, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della parte civile, la Corte d'appello avrebbe così violato i canoni posti a presidio della corretta valutazione dell'attendibilità della parte civile elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Si dà atto che sono pervenute conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. F. Loy, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte del difensore dell'imputato, nelle quali si contestano le conclusioni del P.G. e si insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, che assorbe il secondo.

2. Posto, infatti, che il terzo comma dell'art. 100 del codice di rito prevede espressamente che la procura speciale debba intendersi conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che sia espressa una volontà diversa, nel mandato che concerne il caso di specie non è dato ravvisare, quella "manifestazione di volontà della parte di attribuire anche un siffatto potere" indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179 - 01) come unica strada per superare la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dalla citata disposizione.

Dall'interpretazione del mandato di cui è parola nel presente ricorso («il sottoscritto Mercorillo Vito..., ai sensi e per gli effetti degli artt. 100 e 122 cpp, nomina suo procuratore speciale e difensore l'avv. Cipolla ... affinché in nome e per conto del sottoscritto rappresenti e difenda peria costituzione di parte civile o affinché si costituisca ella stessa parte civile nel processo penale n. ...») non è possibile vincere la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo. Come inoltre stabilito da questa Corte, ancorché, per il rilascio della procura speciale, non sia prevista l'adozione di "formule sacramentali", la delega difensionale, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta.

Ciò è stato affermato a partire da un'interpretazione condivisa dell'art. 100, comma 3, secondo cui detta disposizione pone «una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo» (Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006, Mancini, Rv. 235218- 01).

3. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Così dec