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Sentenza — n. 2239/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against acquittal for defamation, ruling criticism of administrative obstruction is justified.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendants' statements constituted gratuitous aggression rather than protected criticism. The appellant argued the expressions lacked restraint and were an ad hominem attack, but the court found the context of opposing interests in an administrative dispute justified the critical language. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the defamation charges.

Regesto Legislator

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Art. 517 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The right of criticism, as a manifestation of free speech, permits the use of offensive terms provided they remain within the bounds of a motivated critique and do not cross into gratuitous personal aggression.

Parole chiave

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right of criticism defamation aggravated gratuitous aggression administrative dispute freedom of expression inadmissible appeal continence of language perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 517 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Furnari Giuseppe, nato a Milazzo, il 16/2/1975; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: Buttà Basilisco Davide, nato a Patti, il 21/2/1984; Magistro Grazia, nata a Gioiosa Marea, il 6/6/1957; Noschese Roberto, nato a Messina, il 28/2/1940; avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Tommaso Calderone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna degli imputati alla refusione delle spese sostenute nel grado; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Noschese avv. Alessandro Bertoli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, Buttà Basilisco Davide, Magistro Grazia e Noschese Roberto per il delitto di diffamazione aggravata, commesso ai danni di Furnari Giuseppe a mezzo di un esposto inviato a diversi destinatari.

2. Avverso la sentenza ricorre il Furnari nella sua qualità di parte civile deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare l'erroneo riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica e di quello difesa in difetto del requisito della continenza delle espressioni lesive dell'onore e della reputazione del Furnari utilizzate nella redazione dell'esposto e trasmodanti in una gratuita aggressione della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero le doglianze del ricorrente appaiono intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della decisione impugnata. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente si limita a negare in maniera apodittica la continenza dei giudizi espressi dagli imputati nell'esposto di cui si tratta, senza illustrare i motivi per cui gli stessi si tradurrebbero in una gratuita aggressione ad hominem. Illustrazione tanto più necessaria nella misura in cui, in realtà, le frasi incriminate contengono la mera critica dei comportamenti ritenuti ostruzionistici posti in essere dal Furnari in reazione ad un contenzioso amministrativo con il comune di Patti e nel quale il Buttà e la Magistro - assistiti dall'avv.

Noschese, autore materiale dell'esposto - vantano un interesse contrapposto a quello della parte civile. E' insomma escluso che le espressioni dispiegate dagli imputati, nel loro contenuto reso evidente dal senso delle parole utilizzate, si siano risolte in un indiscriminato e gratuito attacco alla sfera morale del Furnari, essendo dunque onere del ricorrente evidenziare le ragioni per le quali invece tale dovrebbe ritenersi il loro significato ultimo. Quanto alla genericità estrinseca del ricorso, deve annotarsi come la Corte territoriale abbia riconosciuto il carattere "pungente" di alcuni passaggi dell'esposto, ritenendoli comunque giustificati alla luce del contesto conflittuale esistente tra le parti, dei comportamenti posti in essere dalla persona offesa ai quali l'esposto intendeva reagire, nonchè richiamando i consolidati principi giurisprudenziali sulla valutazione dei limiti della continenza del linguaggio qualora l'agente eserciti il diritto di critica costituzionalmente riconosciuto quale diretta emanazione della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

Va infatti ribadito che l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Con tale convincente percorso argomentativo il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, obliterando qualunque riferimento al contesto in cui si è svolta la vicenda ed omettendo qualsiasi riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte in riferimento ai singoli brani dell'esposto oggetto dell'originaria imputazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa