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Sentenza — n. 47413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision for omitting mandatory driver's license suspension sanction under traffic law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Cremona court judgment, arguing the trial judge failed to impose the mandatory administrative sanction of suspending the driver's license required by traffic regulations. The court found the lower court's omission of this specific penalty violated the law. Consequently, the cassation court annulled the decision regarding the missing sanction and remanded the case for a new trial on this point.

Regesto Legislator

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Art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 590-bis cod. pen.: The court must impose the mandatory administrative sanction of suspending the driver's license when the crime of dangerous driving is established; failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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dangerous driving mandatory sanction driver license suspension administrative penalty omission of sanction traffic law cassation annulment sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di Leserri Stefania Rosalba dal Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444 ss.
Art. 590-bis cod. pen.
peli., per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art.
Art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 590-bis cod. pen
peli., per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LESERRI STEFANIA ROSALBA nato a MILANO il 08/03/1970 avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di Leserri Stefania Rosalba dal Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. peli., per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

3. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Cremona non ha applicato all'imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dall'art. 222, cod. strada.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Cremona, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il