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Sentenza — n. 42199/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal regarding prescription period calculation for light drugs under Article 73 of DPR 309/90.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance judgment declaring the crime extinguished due to prescription. The court found the lower court correctly applied the lighter sentencing regime for 'light drugs' applicable at the time of the offense, rather than the harsher standard for 'heavy drugs'. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded because the prescription period was accurately calculated based on the specific nature of the marijuana involved.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990; Il termine di prescrizione per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti deve calcolarsi in base alla sanzione prevista per la tipologia specifica della sostanza al momento dei fatti, distinguendo tra droghe leggere e pesanti.

Parole chiave

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prescrizione penale droghe leggere DPR 309/1990 calcolo termine prescrizione reato estinto marijuana violazione di legge reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Di talché, ai fini della prescrizione, si deve tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le "droghe leggere" dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Di talché, ai fini della prescrizione, si deve tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le "droghe leggere" dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 4 bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272
309 (reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 ad euro 77.468), anteriore alla formulazione della disposizione introdotta dall'art. 4 bis del dl.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 12-25 febbraio 2014 n. 32
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: LA SCALA AGATA nato a LEON FORTE il 26/09/1987 avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Minis ersona del Sostituto Procuratore OtGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo --- udito i1,0ifen-sore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di C:altenissetta ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, con cui il Giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di La Scala Agata per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Il Procuratore generale lamenta erronea applicazione della legge penale. Nel procedimento penale conclusosi con l'impugnata sentenza, si legge nel ricorso, il Tribunale ha erroneamente calcolato il termine massimo di prescrizione del delitto contestato a La Scala Agata, sostenendo che il reato fosse estinto alla data del 12 novembre 2021.

Tale calcolo, lamenta l'esponente, sarebbe errato: il Tribunale ha accomunato la posizione dell'imputata - a cui era contestato il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - a quella degli altri imputati, che rispondevano del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. In tal modo il giudice è incorso in una palese violazione di legge. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. A carico della imputata sono contestati plurimi episodi riguardanti il delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo 3 della imputazione), fatti commesso dal 10 aprile 2014 al 12 maggio 2014. La lettura della imputazione, tuttavia, consente di rilevare come la imputazione abbia avuto ad oggetto cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Di talché, ai fini della prescrizione, si deve tener conto del più mite trattamento sanzionatorio stabilito per le "droghe leggere" dalla disciplina dettata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 ad euro 77.468), anteriore alla formulazione della disposizione introdotta dall'art. 4 bis del dl. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, - che aveva equiparato dal punto di vista sanzionatorio le droghe pesanti e le droghe leggere. Tale ultima orma, invero, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 12 - 25 febbraio 2014 n.

32. Correttamente, pertanto, il giudice ha individuato in anni sette e mesi sei il ;7 i 17£ c ( r / - termine massimo di prescrizione fèle colid-pttél ascritté alla imputata, provvedendo a dichiarare estinto il reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso In Roma, così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere esten